A chiarire quando è legittimo licenziare un lavoratore che ha raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, ci pensa la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13181/2018.
In sostanza, la possibilità per l’impresa di recesso dal rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore raggiunga il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia non è legata al semplice raggiungimento dell’età, ma al conseguimento effettivo del trattamento da parte dell’interessato. In pratica, solo se la pensione viene erogata subito.
Nel caso in cui il lavoratore raggiunga i limiti di età (70 anni e 7 mesi di età), la legge Fornero ha previsto il cosiddetto “licenziamento ad nutum”. Si tratta del licenziamento libero, senza obbligo di motivazione, da parte del datore di lavoro.
La Cassazione spiega però che la possibilità del recesso ad nutum è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato.