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De Giorgi, Unar: “Over 50 discriminati nel lavoro”

De Giorgi, Unar: “Over 50 discriminati nel lavoro”

Discriminazione in Italia fa rima con lavoro. Secondo il Rapporto 2012 dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (Unar), nell’ultimo anno le discriminazioni sul lavoro nel nostro Paese sono aumentate del 15%, raggiungendo quota 35,6% sul totale delle denunce. Abbiamo indagato questa triste realtà con il Cons. Marco De Giorgi, Direttore dell’Unar.

Oltre alle discriminazioni per motivi etnico-razziali, avete riscontrato nell’ultimo anno anche discriminazioni per età, genere, orientamento sessuale e disabilità?

Da quando l’UNAR ha allargato la sua competenza agli altri fattori di discriminazione oltre a quelli per razza ed etnia (di cui l’Ufficio si è occupato sin dall’inizio del suo operato nel 2004), le segnalazioni riferite alle discriminazioni per orientamento sessuale, disabilità ed età sono andate aumentando. Nel 2012 il Contact Center dell’UNAR ha ricevuto 107 segnalazioni riguardanti casi di discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere (a fronte dei 34 nel 2011 e 20 nel 2010), mentre quelle causate da motivi di disabilità sono state 89 (a prova dei 29 nel 2011 e 12 nel 2010).

Per quanto riguarda le discriminazioni per età, l’anno passato sono pervenute 308 segnalazioni rispetto alle 34 registrate nel 2011 ed alle 20 del 2010. In gran parte, tali segnalazioni hanno riguardato offerte di lavoro pubblicate da privati o da agenzie interinali su siti internet dedicati. Una piccola parte ha interessato gli Enti Pubblici ed i Centri per l’Impiego. In quasi tutti i casi esaminati, la richiesta del limite di età quale requisito di selezione è stata valutata non compatibile con la normativa antidiscriminatoria. L’intervento dell’Ufficio ha voluto coinvolgere tutti gli attori interessati, dal responsabile dell’annuncio di lavoro al gestore del sito web, promovendo un’azione di moral suasion, invitando i diversi responsabili a dare rilevanza alla tematica della parità di trattamento in tutte le sue declinazioni. Fermo restando che è comunque proponibile l’azione civile contro la discriminazione ex art. 44, D.lgs n.286/98, attualmente confluita nell’art. 702 bis, cod. proc. civ., l’obiettivo dell’Ufficio è stato soprattutto quello di favorire l’informazione da una parte e la sensibilizzazione dall’altra, in un’ottica di prevenzione e non solo di contrasto.

Parliamo di over 40 o 50 che faticano a reinserirsi nel mondo del lavoro, in che modo vengono “rifiutati dalle aziende”?

L’ambito in cui maggiormente riceviamo richieste di intervento e di chiarificazione è senza dubbio quello dell’accesso al mondo del lavoro e dell’occupazione. E, infatti, sono molteplici e sempre più numerose le segnalazioni relative ad annunci di lavoro pubblicati da e/o per conto di privati che impongono limiti di età più o meno elevati, ai fini della valutazione delle candidature e, di conseguenza, dell’assunzione. Parimenti elevata è la segnalazione di bandi di concorso pubblici per l’accesso ad attività lavorative alle dipendenze della Pubblica Amministrazione che riportano i medesimi limiti anagrafici. Nella maggior parte dei casi, i suddetti criteri sono da ritenersi in contrasto con la normativa antidiscriminatoria, in quanto, il D.lgs. n. 216 del 2003 (attuativo della direttiva 2000/78/CE) vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta nell’ambito dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, posta in essere (anche) a causa dell’età anagrafica del lavoratore. Sono ammesse deroghe al principio di parità di trattamento a motivo dell’età solo per quelle attività lavorative in cui il fattore anagrafico rappresenti un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima. Senonché, ci è dato riscontrare in maniera ricorrente l’esistenza di annunci di lavoro afferenti esemplificativamente  a mansioni amministrative, meramente esecutive, relazionali ecc. in cui in vi è la previsione di un limite di età di 20, 30 o 40 anni.

Oltre all’accesso all’occupazione, le discriminazioni si registrano anche sul posto di lavoro. In che modo i senior  vengono trattati diversamente? E per quanto riguarda le modalità di licenziamento e la retribuzione?

Come detto, le problematiche che sono giunte alla nostra attenzione attengono principalmente alla fase dell’inserimento dei senior nel mondo del lavoro. Tuttavia una delle tematiche che è giunta anche all’attenzione della giurisprudenza, sia nazionale che europea, attiene ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in caso di procedure di riduzione di personale. Tali criteri (sia legali che convenzionali) individuano, infatti, nell’età uno dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Come stabilito anche da alcune pronunce giurisprudenziali, l’adozione di tale criterio, se non accompagnato da ulteriori motivazioni giustificative (quali ad esempio l’imminente raggiungimento dell’età pensionabile) appare poter violare la normativa antidiscriminatoria, in quanto penalizza in maniera diretta proprio quei lavoratori che a motivo dell’età avanzata avranno probabilmente maggiori difficoltà ad ottenere un nuovo posto di lavoro.

Quanto influisce, invece, il genere? Sono ancora forti le differenze di trattamento in ambito lavorativo fra uomo e donna?

L’UNAR non si occupa direttamente delle discriminazioni di genere, ma certamente pervengono molte segnalazioni riguardanti questa problematica che, purtroppo, ancora oggi evidenzia particolari differenze in ambito lavorativo fra uomo e donna, a svantaggio di quest’ultima: maggiore disoccupazione, concentrazione negli impieghi a tempo parziale e in altre forme di occupazione atipiche, retribuzioni più basse, posizioni inferiori. Alcune segnalazioni vengono inoltrate per competenza all’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale l’UNAR ha avviato un proficuo accordo operativo di collaborazione.

Quale è il grado di conoscenza del diritto antidiscriminatorio per età?

Dal flusso di richieste di intervento e di chiarimenti che giungono alla nostra osservazione, emerge una costante crescente consapevolezza da parte dei cittadini dei diritti derivanti dalla normativa che vieta forme di discriminazione in base all’età. A tale consapevolezza fa da contraltare la diffusa disattenzione degli operatori, sia pubblici che privati, i quali, contattati dal nostro Ufficio, spesso dichiarano di non essere a conoscenza della normativa in oggetto.

La normativa che vieta forme di discriminazione per età è una normativa di serie b?

L’evoluzione storico-normativa del diritto antidiscriminatorio prende le mosse da forme di discriminazione relativa ad altri fattori, in primis religiosi, razziali e sessuali. Il divieto di operare discriminazioni in base al fattore anagrafico rappresenta un segmento relativamente giovane che, evidentemente, ha avuto ed ha tuttora bisogno di un periodo di “rodaggio” maggiore rispetto alle altre fattispecie storicamente più risalenti.

Tuttavia, nell’ultimo periodo, si riscontra una particolare attenzione da parte della giurisprudenza nazionale ed europea, la quale ha intrapreso un percorso tendente a fornire una interpretazione giustamente rigorosa alla normativa che vieta la discriminazione per età. Tale presa di consapevolezza scaturisce evidentemente anche dalla presa di coscienza sempre più diffusa della disciplina normativa  da parte della cittadinanza e dall’opera di sensibilizzazione svolta al riguardo dalle associazioni e dagli organismi come l’UNAR.

c.p.

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