Forse non tutti sanno che il welfare aziendale può venire in aiuto anche di quei lavoratori che necessitano di operatori socio-assistenziali per far fronte alla cura di un familiare anziano o non autosufficiente.
Secondo quanto si legge sul portale Pensioni e Lavoro, il riferimento legislativo in questo caso è l’art. 51 comma lettera f-ter del Testo Unico delle Imposte Sui Redditi, contenente indicazioni sulle spese sostenute dal dipendente in favore dei suoi familiari (non è invece previsto il rimborso di spese in favore del lavoratore stesso) per prestazioni di assistenza per familiari anziani o non autosufficienti:
“2f-ter). Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12”
Quali dunque gli ambiti di applicazione in materia di welfare aziendale? La Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, sebbene la norma non ne faccia specifico riferimento, è inclusa anche l’erogazione diretta del servizio da parte del datore di lavoro, così come accade ad esempio per le spese di istruzione.
Spetta sempre alla Circolare n.28/E dell’Agenzia delle Entrate definire i soggetti per i quali è possibile usufruire del rimborso:
Soggetti non autosufficienti: “sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti” e le persone che “necessitano di sorveglianza continuativa”. Lo stato di non autosufficienza deve essere comprovato da certificazione medica. Non sono compresi i bambini, a meno che la loro non autosufficienza non sia associata a patologie.
Anziani: soggetti che abbiano compiuto 75 anni di età.